“L’essere accessibile vuol dire essere offrire servizi fruibili a tutti, anche a chi non ha la possibilità di un facile accesso ai luoghi, agli eventi, ai beni comuni, beni e produzione culturale. Il turismo accessibile è l’insieme dei servizi, strutture e infrastrutture che consentono alle persone con “bisogni speciali” la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli o difficoltà.”
- Legge regionale Toscana: Testo unico del sistema turistico regionale (20 dicembre 2016 n. 86)
- Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 (7 agosto 2018 n. 47/R)
La legge toscana ha tra i suoi obiettivi il turismo accessibile. Le azioni da realizzare sono :
1. Le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell’informazione, forniscono ai fini della fruizione dell’offerta turistica le informazioni sull’accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell’allegato A e secondo le indicazioni ivi contenute.
2. Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all’accessibilità con lo schema di cui all’allegato A , compilato sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale*, scaricabile dall’utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.
* Non è ancora disponibile.
Allegato A copre:
- Strutture ricettive (parcheggio, ingresso, porta, reception, servizi, sicurezza, sistema di collegamento verticale, ristorazione, camere)
- Stabilmenti balneari…
- Sito Internet, brochure, cataloghi, volantini, depliant, guide cartacee, video promozionali, pubblicitari, divulgativi
- Indicazioni sulla qualità delle informazioni:
- semplicità e chiarezza
- immediatezza
- sicurezza e veridicità
- aggiornamento
- fruibilità