L’articolo 12 del decreto Semplificazioni, Dl n. 73/2022 ha ampliato i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica, previsto per i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate con clienti e fornitori.
L’art. 12 del decreto prevede che “i soggetti tenuti all’adempimento debbano trasmettere telematicamente all’AdE i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”, salvo i seguenti casi:
- quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale
- quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
- quelle, purché di importo non superiore 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi ai fini IVA territorialmente non rilevanti in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/72.