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Caso di New York arriva in Italia: gli affitti brevi

La Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha annunciato su Facebook ieri il 07.09.23 che è stato dato “ai soggetti interessati il testo della nostra proposta normativa al fine di formulare soluzioni efficaci ed efficienti che possano essere altamente condivise” sugli affitti brevi.

I punti principali del disegno di legge elaborato dal Ministero del Turismo che è stato trasmesso ai soggetti interessati:

  • Gli affitti brevi nei centri storici dei comuni capoluoghi delle città metropolitane, non possono avere “una durata inferiore a due notti consecutive“. 
  • Affittare un appartamento per finalità turistiche è possibile sono se l’unità immobiliare è ubicata “in un luogo diverso da quello di residenza della parte conduttrice”.
  • Ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche avrà un codice identificativo nazionale – Cin.
  • Il regime fiscale per gi affitti brevi svolti per finalità turistiche possono riguardare “non più di due appartamenti”. Il regime fiscale per gi affitti brevi svolti per finalità turistiche possono riguardare “non più di due appartamenti”. C’è un cambiamento più rigido rispetto alle regole passate che prevedeva non più di quattro appartamenti in merito al regime fiscale delle locazioni brevi, superato tale tetto si presume che l’attività venga svolta in forma imprenditoriale.
  • L’obbligo di riscuotere l’imposta di soggiornosi estende anche ai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare e di gestione di portali telematici qualora abbiano incassato il canone o il corrispettivo, ovvero siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, in relazione ai contratti di locazione per finalità turistiche di cui alla presente legge nonché ai contratti di albergo, alloggio, o comunque diversamente denominati, conclusi con le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere”.
  • “È vietato concedere in locazione unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche prive dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti, stabiliti dalla normativa vigente, pena l’applicazione delle sanzioni ivi previste”.